Il diritto di cittadinanza in Europa
20.09.2001
Il Governo Federale ha stabilito, nella sua riunione del 19 settembre 2001, di firmare la Convenzione Europea sulla cittadinanza del 6 novembre 1997 e di recedere dalla Convenzione sulla riduzione della doppia cittadinanza e sull'obbligo di leva in più paesi del 6 maggio 1963.
La Convenzione Europea sulla cittadinanza del 1997
La Convenzione del Consiglio d'Europa del 1997 è importante per l'evoluzione della legislazione sulla cittadinanza a livello europeo in quanto, con questo trattato, tra l'altro, le relative questioni sono state regolate per la prima volta a livello internazionale ed in modo esauriente.
Con l'adesione alla Convenzione Europea del 1997 la Repubblica Federale di Germania ha dimostrato la propria volontà affinchè, a livello europeo, esista una equiparazione dei principi fondamentali e della regolamentazione della legislazione sulla cittadinanza. L'adesione avrà validità soltanto dopo l'approvazione da parte del Bundestag.
Le disposizioni della Convenzione Europea del 1997 non sono totalmente compatibili con la legislazione tedesca in materia. È per questo motivo che il Governo Federale ha firmato la Convenzione ma ha comunicato al Consiglio d'Europa di mantenere delle riserve su singole disposizioni, ossia due interpretazioni.
Le riserve riguardano, tra l'altro, il caso di perdita di cittadinanza tedesca in forza di legge nell'ambito della disposizione d'opzione dell'articolo 29 della legge sulla cittadinanza (scelta tra la cittadinanza tedesca e quella straniera al compimento della maggior'età) per una persona che ha acquisito per nascita (ius soli), oltre ad una straniera, anche la cittadinanza tedesca, il caso di perdita della cittadinanza tedesca di un adulto in seguito ad adozione, l'iter di accettazione per quei richiedenti con appartenenza etnica tedesca e residenza in uno dei paesi dell'ex-blocco comunista, nonché per i coniugi ed i figli, non è finalizzato all'acquisizione della cittadinanza tedesca, né è parte integrante di un tale procedimento, sono esclusi dalla perdita della propria cittadinanza per congedo, indipendentemente dal loro soggiorno, gli impiegati pubblici (Beamte), i giudici, i soldati della Bundeswehr (Forze Armate Federali) e tutte quelle persone che hanno un rapporto di lavoro nell'ambito del diritto pubblico, fintanto che questo sia ancora valido, ad eccezione delle persone che lavorano a titolo onorifico, dei soggetti agli obblighi militari, finché il Ministero Federale della Difesa, o l'ufficio da esso designato, non abbia dichiarato che non sussistono dubbi sul congedo.
La disdetta della Convenzione sulla riduzione della doppia nazionalità e gli obblighi di leva in più paesi del 1963
La necessità di recedere dalla Convenzione Europea del 6 maggio 1963 è stata determinata dalla modernizzazione della legislazione tedesca in materia di cittadinanza. In seguito alla riforma del diritto di cittadinanza, nella procedura di naturalizzazione di un cittadino dell'Unione, la doppia cittadinanza viene accettata soltanto nel caso in cui sussista reciprocità di trattamento. Al momento è questo il caso della Grecia, della Gran Bretagna, del Portogallo e, in futuro, anche della Svezia. Per il Belgio e la Francia si oppone ancora l'articolo 1 della Convenzione Europea del 1963.
La Germania ha seguito l'esempio della Svezia che, nell'ambito della riforma del proprio diritto di cittadinanza, il 28 giugno 2001 ha deciso la disdetta dell'intera Convenzione con validità dal 29.06.2002.
Una disdetta parziale della Convenzione Europea del 1963 non è possibile ed il termine di disdetta è di un anno.
Per quanto riguarda gli obblighi di leva in più stati il Governo Federale prenderà contatti con Italia, Norvegia, Austria e Svezia per regolamentare il periodo tra l'entrata in vigore della Convenzione Europea del 1997 e la revoca di quello del 1963. In questo periodo di transizione la Germania chiederà a questi Stati di applicare reciprocamente le disposizioni sugli obblighi di leva stabilite dalla Convenzione Europea del 1997, dipendentemente dalla legislazione di ogni singolo stato. In questo modo si dovrebbero evitare gli svantaggi per gli obblighi di leva in più paesi.